PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Per i nuclei familiari monoreddito composti da almeno due persone, l'imposta è applicata, a richiesta, dividendo il reddito imponibile per il numero dei componenti della famiglia aumentato di uno. In tale caso non si applicano le deduzioni di cui all'articolo 12. Per nuclei familiari monoreddito si intendono quei nuclei nei quali uno solo dei soggetti possiede un reddito superiore al limite previsto dal citato articolo 12, comma 3».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.